Applicabilità della tutela restitutoria ex art. 18 Stat. Lav. nel caso di illegittimità del licenziamento irrogato a socio lavoratore di cooperativa

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5013/2019 pubbl. il 08/10/2019, nel confermare la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di santa Maria Capua Vetere all’esito di un ‘giudizio Fornero’, ha rigettato il reclamo ex art. ex art.1 comma 51 l. n.92/12, proposto da una Cooperativa di vigilanza nei confronti di un socio lavoratore, assistito da Legalilavoro, statuendo, tra l’altro, che ‘la tutela restitutoria e, quindi, l’applicabilità dell’art. 18 Stat. Lav. è preclusa solo dove il socio lavoratore abbia omesso di impugnare la delibera di esclusione da socio della cooperativa e comunque, la perdita della qualità di socio, ed essa sola, non comporta automaticamente ed inevitabilmente l’estinzione del rapporto di lavoro…Ne consegue ulteriormente che dipendendo la delibera di esclusione dall’intimato licenziamento, il giudizio di legittimità dii quest’ultimo è dirimente anche ai fini della validità della delibera di esclusione poiché l’accoglimento dell’impugnativa del licenziamento necessariamente travolge anche la validità ed efficacia della stessa delibera.’.
Tali principi, peraltro, si pongono in piena continuità ad un ormai granitico orientamento di Cassazione ribadito, da ultimo, con le sentenze nn. 21566 del 3 settembre 2018 e 8223 del 22 marzo 2019.
Sotto altro aspetto, la pronuncia in commento offre anche un interessante spunto in materia di valutazione di risultanze istruttorie, osservando che ‘l’operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall’art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata’, anche qui richiamando precedenti di Legittimità (Cass. 20 settembre 2003 n.5079, Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000 n.6023, Cass. 30 ottobre 1998 n.10896).
Avv. Luca De Simone

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