Demansionamento – Risarcimento del danno biologico differenziale – Ipoacusia e stato ansioso – Sussistenza.

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Il caso esaminato dal Tribunale del lavoro di Napoli s.n. 7936/2016 riguarda un lavoratore del settore delle telecomunicazioni demansionato che agiva per ottenere il ristori dei danni patrimoniali e non.Il Giudicante accogliendo in toto la domanda attorea, condannava l’azienda T.I. s.p.a. al risarcimento del danno professionale e biologico-differenziale.

Su tale ultima partita di danno così motivava: “Ed infatti in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale. (Cass. 19785/2010; Cass. 1327/2015). Ciò posto nel caso di specie la CTU medico legale, effettuata dopo l’acquisizione di sufficienti riscontri probatori alle allegazioni fattuali del ricorso ( di cui si è già detto), ha concluso all’esito di un’accurata e doviziosa analisi del quadro patologico riscontrato, riconoscendo sussistente per il disturbo dell’adattamento, caratterizzato da ansia e umore depresso, una percentuale di danno biologico permanente del 4% e per la ipoacusia un danno biologico permanente del 3,5%, sulla base delle voci codificate nel DM 12 luglio 2000 (come da incarico affidato da questo Giudicante). Entrambe le patologie, inoltre, all’esito di un’accurata analisi del caso da parte del CTU, sono state ricondotte causalmente al rapporto di lavoro ” …con elevato grado di ragionevole certezza…” ( cfr CTU in atti).”.