Telecomunicazioni: il demansionamento dell’assistente tecnico trasferito in portineria

Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso proposto da un nostro assistito che, dopo aver svolto per diversi anni mansioni di assistente tecnico, era stato addetto a mansioni di ‘Site Specialist’ (portineria).

Sentenza n. 2022/2019 pubblicata l’11/09/2019. G.U. Dott. Pazienza

Il Tribunale ha, tra l’altro, ritenuto che ‘la prova del danno professionale patito dal ricorrente risiede nella durata della condotta illecita che si protrae da oltre cinque anni; nella perdita delle conoscenze acquisite in relazione alla impossibilità di utilizzare il bagaglio di esperienze maturate, di aggiornarsi professionalmente, di accrescere le proprie competenze; nella evoluzione del settore delle telecomunicazioni anche e soprattutto sotto il profilo tecnologico. Infatti i nuovi compiti assegnati al ricorrente non presuppongono alcuna conoscenza dei servizi e prodotti aziendali né sotto l’aspetto tecnologico né commerciale. Si tratta, infatti, di attività ripetitiva e standardizzata, ossia di attività manuali, esecutive, prive di particolare competenza professionale’ e che ‘Non svolgere mansioni equivalenti al proprio livello inquadramentale ed alla pregressa professionalità, per un arco temporale così lungo, in un settore in rapida evoluzione produce un danno legato alla impossibilità di salvaguardare le conoscenze acquisite, utilizzarle ed accrescerle.’
Per l’effetto, il Tribunale ha dichiarato la illegittimità del comportamento assunto dalla società resistente e consistito nell’adibire l’istante dal 1.05.2014 all’espletamento di mansioni inferiori rispetto a quelle enucleate nell’ambito del livello quinto del C.C.N.L. applicato e, di conseguenza, ha condannato la Telecom Italia s.p.a. a reintegrare il ricorrente nelle mansioni svolte precedentemente oppure in mansioni equivalenti.

In accoglimento della domanda finalizzata al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità, ha condannato parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma liquidata all’attualità di Euro 26.500,00, pari a circa il 20% della retribuzione, oltre accessori.

1 Comment

  • Posted 12 October 2019

    Rosario BOCCIA

    Salve mi son trovato per 2 anni nella stessa situazione e vorrei valutare con Voi se e’ il caso di iniziare un contenzioso, grazie.

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