Superminimo individuale: casi in cui non è assorbibile.

Tribunale di Napoli, sez. lavoro, sentenza n. 1227/2014.

Il superminimo individuale non è assorbibile se è stato concesso al lavoratore per meriti speciali ovvero, pur in assenza una clausola scritta, per se così è stato stabilito dalla volontà spontanea, univoca e prolungata (11 anni nel caso di specie) del datore di lavoro che, in occasione di diversi rinnovi contrattuali e dei relativi incrementi retributivi, ha consentito il cumulo con il superminimo individuale in godimento al lavoratore che, non solo non è stato assorbito, ma si è incrementato negli anni. La scelta delle parti di non assorbire il superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali può, infatti, risultare, non solo da una clausola espressa del contratto di lavoro, ma anche da un comportamento concludente del datore di lavoro che integra il cd. <<uso aziendale>>.

Avv. Ernesto Maria Cirillo

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