Cessione di ramo di azienda del Customer Care.

sentenza_4Il Tribunale di Napoli, s.n. 10286/2015, decidendo sulla cessione di ramo di azienda costituito dal Customer Care di una nota azienda telefonica, ha accolto il ricorso dei lavoratori per l’assenza dei requisiti prescritti dall’art. 2112 c.c. ovvero della cessione di una effettiva articolazione di azienda e non di una sua porzione nonché della carenza dell’autonomia funzionale.

Così motiva il Tribunale: “La lettura dell’art. 2112 c.c., effettuata in coerenza con il diritto comunitario che scaturisce dalle sentenze della Corte europea, consente di giungere alle seguenti conclusioni: se l’azienda richiede per la sua attività mezzi produttivi consistenti (macchine, attrezzature ecc.), il trasferimento presuppone il passaggio ad un nuovo imprenditore sia degli apparati, sia del personale addetto. Solo per quelle produzioni dove l’elemento del personale ha rilievo determinante, il trasferimento di un gruppo di lavoratori che svolgano stabilmente un’attività comune può costituire l’ipotesi normativa prevista dall’art. 2112 c..c ed a condizione, peraltro, che i dipendenti trasferiti svolgano attività coordinate ed organizzate tra loro. La necessità del vincolo organizzativo tra i dipendenti scaturisce indirettamente, nelle decisioni della Corte, dal riferimento all’attività comune stabile ed alla necessità di riassumere lavoratori che, per numero e competenze, siano in grado di proseguirla. Non è possibile, dunque, trasferire dipendenti che non siano tra loro legati da esigenze di organizzazione del lavoro e dell’attività produttiva…”.

Ancora, “Venendo alla disamina della fattispecie di cui è causa, ritiene il giudicante che i principi di diritto su indicati inducano ad escludere la legittimità della cessione del ramo di azienda intervenuta tra Fastweb e Visiant Next, siccome avente ad oggetto una serie di attività prive di autonomia funzionale, ritagliate nell’ambito del più ampio servizio della B.U. Customer Care Residential, in assenza di una propria autonomia organizzativa…Orbene è di tutta evidenza che oggetto di cessione non è stata lintero servizio della C.C. B.U. Residential per come risultante dalla riorganizzazione del 2011, essendo rimaste fuori una serie di funzioni risultanti dal doc. 3 della prod. di Fastweb (sopra richiamate) ed, in particolare, quelle del Customer Loyalty, in cui tra laltro è confluita lattività di Churn Prevention Pre, similare (anche se non perfettamente sovrapponibile per le diverse modalità di espletamento del servizio) a quella espletata dai ricorrenti prima della riorganizzazione del 2011.

La cessione ha, pertanto, riguardato non l’intero servizio di assistenza alla clientela privata e soho business, ma solo una porzione di essa; circostanza questa ultima che, sia pure non dirimente al fine di escludere la genuinità della cessione, avrebbe imposto una specifica allegazione e dimostrazione da parte della cedente della autonomia organizzativa delle attività cedute. Ma, sul punto, le deduzioni difensive di Fastweb non paiono cogliere nel segno, siccome limitate alla appartenenza dei lavoratori alle singole attività oggetto di cessione, non accompagnata da alcuna specifica allegazione idonea a comprovare la capacità degli stessi di produrre in autonomia uno specifico servizio.

Sul punto è, di contro, opportuno evidenziare che la cessione ha riguardato essenzialmente il solo personale addetto a parte delle attività di Customer Care (con le connesse passività ed obbligazioni), essendo le cd. immobilizzazioni materiali limitate ai computers (hardware) in uso ai dipendenti, ovvero a quelli che, nella attuale contesto storico caratterizzato dalla informatizzazione, possono considerarsi alla stregua di ordinari strumenti di lavoro. Invero ciò che consente di qualificareil computer quale bene specificamente destinato allespletamento di una determinata attività lavorativa, è, allevidenza, il cd. software, ovvero linsieme dei programmi informatici che consentono ai dipendenti – specie nellambito dei servizi (come quello di cui è causa) di assistenza, finalizzati alla gestione ed alla risoluzione delle attivazioni ( in senso lato) delle reti di telefonia – di espletare i compiti propri della funzione di appartenenza . Viceversa, nel caso in esame, è incontroverso che i sistemi applicativi utilizzati dai ricorrenti per espletare la funzione Traslochi e Subentri non sono stati oggetto di cessione, avendo mantenuto la cedente, Fastweb, sia la proprietà degli stessi che la relativa attività di gestione e manutenzione.”.