Cessione di ramo d’azienda – Illegittimità

 

sentenza_4La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17104/2016 G.R. De Gregorio, torna a parlare dell’art. 2112 c.c. e dell’utilizzo fraudolento ed in frode alla legge dello strumento del trasferimento di ramo di azienda.

Il caso riguarda un nostro assistito dipendente della T.I. s.p.a. ceduto nel 2003 alla TNT L.I. srl.

La Corte ribadisce l’oramai consolidato orientamento che impone la cessione solo di una organizzazione preesistente e stabile di mezzi materiali, immateriali e personale e non un qualcosa di creato ad hoc nell’imminenza della cessione.

Nel caso concreto poi, la T.I. s.p.a aveva ceduto solo una certa parte delle attività di logistica, per il resto rimaste all’interno; aveva conservato il potere decisionale anche sulle attività cedute e non aveva trasferito i sistemi applicativi indispensabili affinché il “ramo” ceduto potesse svolgere l’attività di impresa.

(a cura dell’avv. Ernesto Maria Cirillo)