Appalti endoaziendali: divieto di intermediazione di manodopera.
Articolo a cura dell’Avv. Ernesto Maria Cirillo
Nell’appalto “endoaziendale” si configura l’intermediazione vietata di manodopera quando al committente è messa a disposizione una prestazione meramente lavorativa. Ciò anche se l’appaltatore non è una società fittizia, tuttavia si limita alla gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione lavorativa.
Con la sentenza n. 12357, pubblicata il 3 giugno scorso, la Sezione Lavoro della Cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che la Giurisprudenza della Suprema Corte “è saldamente orientata nell’affermare il principio secondo il quale il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”. “Né è necessario per realizzare un’ipotesi di intermediazione vietata, che l’impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l’estraneità dell’appaltatore all’organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell’esecuzione dell’appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione del medesimo”.
Decisivo, ancora una volta, per il discrimine tra un appalto di servizi genuino e una somministrazione di manodopera illecita, è risultato il rilievo che “l’organizzazione e le direttive del lavoro” che l’operaio doveva eseguire promanassero “da personale della società appaltante”. Tanto è sufficiente per ritenere “integrata la fattispecie dell’illecita interposizione nella prestazione lavorativa”.
In sostanza, la Giurisprudenza di legittimità e di merito – consolidata e mai smentita – concorda pienamente nel ritenere che laddove l’utilizzatore effettivo di prestazioni lavorative abbia la necessità di impartire direttive e controllare il lavoro svolto dal prestatore impiegato, l’unica fattispecie corretta cui si possa fare ricorso è la somministrazione di manodopera eseguita da un’Agenzia per il Lavoro regolarmente autorizzata dal Ministero e iscritta nell’apposito albo informatico.
Anche l’odierna vicenda conferma, ancora una volta, che gli imprenditori devono porre la massima attenzione nella scelta del partner a cui affidarsi per il reperimento di manodopera. Quello descritto, infatti, è un caso assolutamente ricorrente, che si può riscontrare quotidianamente in migliaia di aziende italiane: l’esternalizzazione di attività non strettamente core. La vicenda esaminata riguardava l’esecuzione di lavorazioni nel settore ferroviario, tuttavia ben avrebbe potuto trattarsi di controllo di qualità e revisione di pezzi in qualsiasi settore, di produzione di semilavorati, di attività di rifinitura e tante altre attività che normalmente vengono esternalizzate dalle imprese a società di servizi.
In tutti questi casi, il vero discrimine tra appalto di servizi genuino e somministrazione illecita va ricercato prevalentemente nell’esercizio del potere di direzione e controllo, o meglio in chi esercita concretamente tale potere: se a dare gli ordini ai lavoratori è il personale dipendente dell’azienda appaltante, allora sarà molto difficile che sia riconosciuta la genuinità dell’appalto e i lavoratori utilizzati saranno considerati alle dirette dipendenze dell’utilizzatore.
Anche la Cassazione Penale, infatti, segue il medesimo orientamento consolidato della Sezione Lavoro, riconoscendo integrata la fattispecie di reato della somministrazione non autorizzata di manodopera ogni qualvolta emerga in sede ispettiva che i lavoratori, in concreto, abbiano svolto la propria attività sotto la direzione del personale incaricato dell’utilizzatore. Recentissima è la Sentenza n. 7070 del 13.02.2013, con la quale la Cassazione Penale ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore al pagamento di una somma superiore a novantamila euro per aver utilizzato illecitamente le prestazioni di due lavoratori messe a disposizione da una società non autorizzata. E tale orientamento, affermato già con la Sentenza n. 3714 del 2004, non è mai stato smentito.