E’ di febbraio scorso la pronuncia con cui il tribunale toscano ha dato ragione ad un lavoratore che aveva denunziato di aver lavorato apparentemente per una cooperativa, ma sostanzialmente per la Trenitalia s.p.a.
Secondo il Tribunale, dall’istruttoria svolta è emerso che le mansioni svolte da parte ricorrente erano anche preparatorie o contemporanee ad interventi più qualificati di personale delle ferrovie, in assenza di una specifica e autonoma opera, che era soggetta al controllo ed alle direttive da parte di personale dipendente di Tr., in posizione sovraordinata.
E’ emerso come l’interponente fosse proprietario di tutti gli strumenti, attrezzature e materiali impiegati (binde idrauliche, chiavi carrelli elevatori a forche, pompe ad aria, chiavi triple, lampade al neon e quant’altro) ad esclusione delle tute e protezioni sul lavoro fornite dalla cooperativa (guanti, occhiali, scarpe). E’ emerso inoltre che la ricorrente è stata formata da Tr. e ha frequentato un corso da questa organizzato.
Ancora più significativa è la circostanza che l’organizzazione giornaliera del lavoro fosse programmata da personale di Tr., fornendo il capotecnico di Tr. disposizioni a ciascun dipendente della Cooperativa e controllandone il lavoro.
Con affermazione costante, giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 Legge n. 1369/1960), “opera tutte le volte in cui l’appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 7820/2013; Cass. Sez. Lav. sent. n. 19920/2011; Cass. Sez. lav. sent. n. 7898/2011).
Lo svolgimento delle mansioni della ricorrente è stata attuata, presso le Officine di Tr., in rapporto diretto con personale dipendente di Tr., che ne ha indirizzato quotidianamente la prestazione e controllato l’operato, mentre la Cooperativa si è limitata a mettere a disposizione quotidianamente la manodopera nel numero di lavoratori necessari, gestendo il personale unicamente per l’aspetto amministrativo (sostituzioni, retribuzione, ferie).
E’ di febbraio scorso la pronuncia con cui il tribunale toscano ha dato ragione ad un lavoratore che aveva denunziato di aver lavorato apparentemente per una cooperativa, ma sostanzialmente per la Trenitalia s.p.a.
Appalto illecito di manodopera – Trenitalia s.p.a. – Vittoria a Firenze!!!
E’ di febbraio scorso la pronuncia con cui il tribunale toscano ha dato ragione ad un lavoratore che aveva denunziato di aver lavorato apparentemente per una cooperativa, ma sostanzialmente per la Trenitalia s.p.a.
Secondo il Tribunale, dall’istruttoria svolta è emerso che le mansioni svolte da parte ricorrente erano anche preparatorie o contemporanee ad interventi più qualificati di personale delle ferrovie, in assenza di una specifica e autonoma opera, che era soggetta al controllo ed alle direttive da parte di personale dipendente di Tr., in posizione sovraordinata.
E’ emerso come l’interponente fosse proprietario di tutti gli strumenti, attrezzature e materiali impiegati (binde idrauliche, chiavi carrelli elevatori a forche, pompe ad aria, chiavi triple, lampade al neon e quant’altro) ad esclusione delle tute e protezioni sul lavoro fornite dalla cooperativa (guanti, occhiali, scarpe). E’ emerso inoltre che la ricorrente è stata formata da Tr. e ha frequentato un corso da questa organizzato.
Ancora più significativa è la circostanza che l’organizzazione giornaliera del lavoro fosse programmata da personale di Tr., fornendo il capotecnico di Tr. disposizioni a ciascun dipendente della Cooperativa e controllandone il lavoro.
Con affermazione costante, giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 Legge n. 1369/1960), “opera tutte le volte in cui l’appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 7820/2013; Cass. Sez. Lav. sent. n. 19920/2011; Cass. Sez. lav. sent. n. 7898/2011).
Lo svolgimento delle mansioni della ricorrente è stata attuata, presso le Officine di Tr., in rapporto diretto con personale dipendente di Tr., che ne ha indirizzato quotidianamente la prestazione e controllato l’operato, mentre la Cooperativa si è limitata a mettere a disposizione quotidianamente la manodopera nel numero di lavoratori necessari, gestendo il personale unicamente per l’aspetto amministrativo (sostituzioni, retribuzione, ferie).
E’ di febbraio scorso la pronuncia con cui il tribunale toscano ha dato ragione ad un lavoratore che aveva denunziato di aver lavorato apparentemente per una cooperativa, ma sostanzialmente per la Trenitalia s.p.a.