Colpa professionale medica – Corte di Cassazione 2013
Il consenso informato si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il consenso deve essere personale, cioè deve provenire dal paziente, deve essere specifico ed esplicito, senza che con ciò si voglia escludere il consenso presunto, deve essere, nei limiti del possibile, attuale e deve essere informato, cioè consapevole dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico.
Corte di Cassazione – sez. 3 civile – Sentenza 27/11/2012, n. 20984