Colpa professionale medica – Corte di Cassazione 2013

Il consenso informato si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’articolo 2 della Costituzione,  che  ne tutela  e  promuove  i  diritti  fondamentali,  e  negli  articoli  13  e  32  della  Costituzione,  i  quali  stabiliscono  che  la  libertà  personale  è  inviolabile  e  che  nessuno  può  essere  obbligato  a  un  determinato  trattamento  sanitario  se  non  per  disposizione  di  legge.   Il  consenso  deve  essere  personale,  cioè  deve  provenire  dal  paziente,   deve  essere  specifico  ed  esplicito,  senza  che  con  ciò  si  voglia  escludere  il  consenso  presunto,  deve  essere,  nei  limiti  del  possibile,  attuale  e  deve  essere  informato,  cioè  consapevole  dovendo  basarsi  su  informazioni  dettagliate  fornite  dal  medico.

Corte di Cassazione – sez. 3 civile –  Sentenza 27/11/2012, n.  20984