Contratti a termine: illegittimità della clausola e riammissione in servizio del lavoratore. Vittoria al Tribunale di Napoli!!!

sentenza_4Il Tribunale di Napoli sezione lavoro con sentenza n. 5782 del 05.07.2016 ha dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine inserita nel contratto di lavoro tra le Terme di A. S.p.a. e il sig. M.F., condannando la società alla riammissione in servizio del lavoratore.

Si conclude così felicemente la vicenda del sig. M.F., di anni 57 che, dopo ben 10 anni di contratti a termine, si è visto riconoscere, seppur giudizialmente, il proprio diritto al contratto di lavoro a tempo indeterminato!

In particolare il Giudice del Lavoro ha stabilito che “secondo il costante orientamento giurisprudenziale, a fronte dell’invalidità dell’apposizione del termine, il contratto si considera affetto da nullità parziale ex art. 1419, co. 2, c.c. e, pertanto, il rapporto si reputa instaurato sin dall’origine a tempo indeterminato e disciplinato dalle relative disposizioni di legge (Cass. Civ. 21 maggio 2008, n. 12985). Anche il Legislatore, d’altronde, per le ipotesi di nullità del termine ha ormai espressamente previsto la conversione del contratto a tempo determinato.
Ne consegue che deve essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra M.F. e Terme di A. S.p.a. sin dal 24 settembre 2011, con orario part-time come a suo tempo pattuito tra le parti.
La convenuta, pertanto, deve essere condannata all’immediata riammissione in servizio di M.F. ne4lle mansioni di cui in precedenza o in altre equivalenti. Quale conseguenza economica dell’accertamento dell’illegittimità del termine, parte ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennità prevista ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e che deve essere determinata tenendo conto dei criteri di cui all’art. 8 L. 604 del 1966: sulla base degli stessi, si ritiene equo riconoscere a M.F. un’indennità pari a 8 mensilità tenuto conto di una retribuzione lorda globale di fatto pari a Euro 1.040,26 mensili
”.