Demansionamento e quantificazione del danno.

Demansionamento e Quantificazione del danno, per errata assegnazione ad una mansione realmente equivalente, con conseguente perdita della professionalità acquisita. Più precisamente al ricorrente, a parità di livello inquadramentale, era stata attribuita, dalla qualifica di assistente allo sviluppo operativo/realizzatore impianti, quella di specialista ad attività tecniche integrate.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2069 del 18.6.2014, si è nuovamente espresso in merito all’errata interpretazione da parte di Telecom Italia S.p.A. delle mansioni realmente equivalenti, basandosi solo sul criterio che queste si configurano tali quando è rispettata la declaratoria contrattuale.

Il giudice ha ribadito che, nel corso del rapporto di lavoro, le mansioni ovvero il contenuto della prestazione lavorativa, i compiti e le funzioni attribuite al dipendente definiscono il suo status professionale.

Per cui, il datore di lavoro nell’esercizio dello ius variandi, non può assegnare il lavoratore, se non a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.

La sentenza rifacendosi ad una giurisprudenza oramai consolidata, al concetto di equivalenza ha attribuito un significato “statico”, cosi da salvaguardare il patrimonio di conoscenze e di esperienze acquisite dal dipendente. Inoltre è stato nuovamente confermato che, si deve valutare l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite a quelle di originaria appartenenza sotto il profilo della loro equivalenza, in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello raggiunto ed all’utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.

Infine, come stabilito più volte dalla Cassazione,  è stato confermato che la prova del danno può essere sorretta anche da presunzioni basate sulla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, sul tipo di professionalità e sulla durata del demansionamento e che, come criterio equitativo per stabilire il quantum può essere assunto quale parametro di riferimento la retribuzione mensile del dipendente, in quanto la stessa rappresenta l’espressione economica del valore della prestazione lavorativa.

(Avv. Ernesto Maria Cirillo)

Tribunale di Milano, sentenza n. 2069_del 18.6.2014