Diritto all’inquadramento superiore per gli addetti call center delle società di telecomunicazione

sentenza_4Il Tribunale di Palermo s.n. 1857/2016 accoglie la domanda di inquadramento superiore proposta da diversi lavoratori di una società di outsourcing del settore del Customer care, la Almaviva Contact s.p.a.

Questi, inquadrati nel livello 3° del CCNL di categoria, chiedevano, in virtù delle mansioni svolte di assistenza commerciale, amministrativa e tecnica, di essere inquadrati nel superiore 5° livello o in subordine nel 4°.

Il Tribunale, accogliendo la domanda subordinata ha riconosciuto ai ricorrenti l’inquadramento nel livello 4° così motivando la propria decisione: “Appare subito evidente come i principali elementi di differenziazione fra i livelli d’inquadramento sopra descritti consistano nel grado e nella tipologia delle conoscenze possedute dai lavoratori (“elevate conoscenze specialistiche” per il livello V, qualificate conoscenze di tipo specialistico per il livello IV e specifiche cognizioni teorico-pratiche per il III livello), nell’autonomia (limitatamente ai livelli IV e V) e, infine, nella complessità delle attività svolte (compiti specialistici ad elevata tecnicalità per il V livello, compiti di natura specialistica per il IV livello e attività operative di media complessità per il III livello). Deve quindi ritenersi che le mansioni svolte dai ricorrenti integrino quelle di “operatore di call center/customer care” e siano inquadrabili nel livello IV,…”.

La pronuncia in commento è di fondamentale importanza perché conferma come i lavoratori delle società in outsourcing siano sotto inquadrati rispetto alle concrete mansioni svolte e, di fatti, sfruttati in base al basso costo del lavoro che le società appaltatrici pagano loro per potersi giudicare le commesse.

All’uopo, basta pensare che il 3° livello del CCNL delle telecomunicazioni (e molti sono addirittura inquadrati nel 2°) rappresenta una categoria di ingresso per le figure degli Addetti al call center, mentre difficilmente o quasi mai, questi lavoratori riescono ad andare oltre il 3° livello di inquadramento.

(A cura dell’avv. Ernesto Maria Cirillo e dell’avv. Luigi Romano)