Ex dipendenti ASST ed Amministrazione PT: la Cassazione dà ragione al lavoratore.
La Legge n. 58 del 29 gennaio 1992, nel disciplinare le modalità del passaggio del personale ex ASST ed Amministrazione P.T. presso la Iritel s.p.a. (poi Telecom Italia s.p.a.), reca una specifica direttiva, quella relativa alla tutela della pregressa professionalità, che è destinata a vincolare l’esercizio dell’autonomia collettiva (le organizzazioni sindacali). Pertanto, la definizione delle tabelle di equiparazione per la riclassificazione del personale ex ASST, non poteva prescindere dall’accertamento, riservato al giudice del lavoro, dell’effettivo rispetto del principio sopra espresso della tutela della professionalità maturata presso lo Stato.
Il caso in esame riguardava quello di un Revisore Tecnico Coordinatore erroneamente inquadrato, all’atto del transito in Iritel s.p.a., nel livello 5° del CCNL SIP (attuale livello 5° del CCNL in vigore), in luogo del richiesto livello 3° ovvero 4° (rispettivamente attuali livelli 7° e 6° del CCNL in vigore) – Cassazione s.n. 26237 del 12 dicembre 2014.