Il contratto di formazione lavoro va computato nell’anzianità di servizio (Cass. n. 8597/2015).
Il contratto di formazione lavoro, in caso di conversione a tempo indeterminato, non può essere escluso dal computo dell’anzianità di servizio per opera di un accordo sindacale in quanto «il rapporto deve essere considerato unico sin dalla data della sua instaurazione».
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 8597/2015, accogliendo il ricorso di un dipendente della Cstp – Azienda della mobilità di Salerno a cui erano stati negati taluni emolumenti contrattuali aboliti dopo una certa data. Per cui, come di recente stabilito in altra sentenza (n. 13496/2014), «il solo fatto dell’assunzione con contratto di formazione e lavoro, stante la previsione legale che equipara la dimensione temporale del rapporto, non può giustificare che lavoratori entrambi in servizio a detta data, gli uni già con contratto a tempo indeterminato e gli altri con contratto solo successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato, percepiscano un diverso trattamento retributivo per l’intera vita lavorativa».
Avv. Ernesto Maria Cirillo