La cessione di alcune filiali di una banca non costituisce trasferimento di ramo d’azienda…

img8 …se non si tratta di struttura autonoma (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Dott.ssa Carlotta Calvosa, ordinanza del 12 giugno 2003).

Nel dicembre del 2002 la Banca di Roma ha ceduto 145 filiali ad altri istituti di credito. Ai dipendenti delle filiali cedute è stato comunicato il passaggio alle dipendenze delle aziende cessionarie con riferimento all’art. 2112 cod. civ.. In base a questa norma, in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario; ciò si verifica anche in caso di cessione di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata preesistente come tale al trasferimento e che conserva la propria identità. Alcuni dipendenti di filiali cedute hanno promosso un procedimento d’urgenza, in base all’art. 700 cod. proc. civ., davanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, chiedendo di essere reintegrati alle dipendenze della Banca di Roma. Essi hanno sostenuto che la cessione di filiali attuata dalla Banca di Roma non poteva configurare un trasferimento di ramo di azienda come previsto dall’art. 2112 cod. civ., e che pertanto per il loro passaggio alle dipendenze dei cessionari sarebbe stata necessaria una cessione del contratto di lavoro in base all’art. 1406 cod. civ., con il loro consenso, che non era stato richiesto. Essi hanno giustificato la richiesta di un provvedimento in via d’urgenza facendo presente che l’immediato ripristino del loro rapporto con la Banca di Roma era indispensabile al fine di potere usufruire di un esodo incentivato di imminente attivazione.
Le Banche si sono difese sostenendo che le filiali cedute costituivano rami di azienda e che pertanto era applicabile l’art. 2112 cod. civ. Il giudice designato Dott.ssa Carlotta Calvosa, con ordinanza depositata il 12 giugno 2003, ha accolto il ricorso richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il trasferimento di un ramo di azienda si verifica quando viene ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti “quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata alla svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi” (Cass. Sez. Lav. n. 17919 del 14 dicembre 2002 e numerose altre).
Il Giudice ha rilevato, in base alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Banca di Roma, che le singole filiali cedute non avevano una sufficiente autonomia organizzativa ed economica stanti le limitazioni dei poteri dei loro responsabili in materia di gestione del credito e di rapporti con il personale. Pertanto il Giudice ha ordinato alla Banca di Roma di reintegrare i ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro.

Avv. Ernesto Maria Cirillo

Leave a Reply