Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 (circolare n. 1/E)

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014, ha inteso fornire chiarimenti e istruzioni operative in ordine alla mediazione tributaria di cui all’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per effetto delle quali:

  • la presentazione del reclamo (di seguito istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; 
  • la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
  • si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
  • la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

     (Fabio Capone)

Agenzia delle Entrate

Circolare 12 febbraio 2014, n. 1

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