Nuova ASPI

img8 a cura dell’avv. Ernesto Maria Cirillo – Avvocato del Lavoro

L’articolo 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita, nell’ambito dell’ASpI, un’indennità mensile di disoccupazione, denominata «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», per fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

I requisiti che devono possedere i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono: a) essere in stato di disoccupazione; b) nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, avere almeno 13 settimane di contribuzione; c) avere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura davanti alla DTL in caso di giustificato motivo oggettivo. La misura massima per il 2015 non potrà in ogni caso essere superiore a 1.300 euro mensili. Inoltre, la NASpI sarà corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

Il decreto contiene anche le norme sulle condizioni da rispettare per mantenere il diritto alla prestazione, regolamenta un incentivo all’autoimprenditorialità, e introduce l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), un nuovo assegno di disoccupazione (ASDI) e, infine, detta le disposizioni per il contratto di ricollocazione.

Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore

I primi chiarimenti vengono forniti in merito agli effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore.

In questo caso vengono confermate tutte le disposizioni attuative e di prassi sia sulla risoluzione del rapporto di lavoro che sulla decadenza dalla prestazione nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda e nell’ipotesi di rifiuto di partecipazione ad iniziative di politica attiva e di non accettazione di un’offerta di lavoro congrua.

Distanza e tempo di percorrenza per raggiungere il posto di lavoro, rispettivamente entro o oltre i 50 chilometri e fino a 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici, incidono sia sul requisito di accesso alla tutela sotto il profilo della cessazione involontaria sia sul mantenimento della prestazione.

Più specificatamente:

   • Tutela: in questo caso, tenendo conto dei suddetti limiti, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.

   • Mantenimento: la discriminante che costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo che la determina sta nel rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; viceversa il rifiuto da parte del lavoratore di partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Nel caso invece di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2015 e licenziamento disciplinare il Ministero, con interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpI l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 23 del 2015.

Il requisito lavorativo

Per avere diritti all’indennità occorrono trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari è facile individuare le settimane in cui gli stessi hanno prestato attività lavorativa, mentre diventa problematico stabilire in quali e in quante giornate sia stata prestata l’attività lavorativa all’interno della settimana lavorativa. Per loro il requisito si intende soddisfatto quando abbiano prestato nel periodo di osservazione (12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro) attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore (24 X 5 cioè minimo di ore per la copertura di una settimana = 120 ore). Per la costituzione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo occorre pertanto la presenza – nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – di un minimo di 120 ore distribuite nella maniera sopra descritta e cioè 24 ore per ciascuna delle cinque settimane.

Nel caso di malattia bisogna distinguere per percepire la NASpI ed avere il requisito delle trenta giornate lavorative: se nei periodi di malattia non vi è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) sono da considerare “neutri”, con conseguente ampliamento del periodo di osservazione. Mentre per i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano – se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro – un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Durata dell’indennità:

   • NASpI pari alla metà delle settimane di contribuzione nel quadriennio precedente la data di cessazione dal lavoro, risultando pertanto strettamente legata all’anzianità contributiva del lavoratore.

   • Mobilità commisurata all’età anagrafica del lavoratore al momento del licenziamento nonché all’area geografica di ubicazione dell’azienda interessata dalla procedura di licenziamento collettivo.

Misura:

   • NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile nei casi in cui tale retribuzione sia pari o inferiore ad un importo stabilito che per l’anno 2015 è di € 1.195; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all’importo stabilito, l’indennità NASpI è pari al 75% di detto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e il predetto importo stabilito con una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione e non può superare un importo massimo mensile stabilito dalla legge, che per il 2015 è pari a € 1.300 lorde.

   • Mobilità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto verrà corrisposto nella misura del cento per cento per i primi 12 mesi e dell’ottanta per cento a decorrere dal tredicesimo fino al termine della prestazione.

Agevolazioni all’assunzione:

   • Percettori ASpI, mini-ASpI e NASpI. Al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari della prestazione di disoccupazione, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

   • Destinatari dell’indennità di mobilità. Al datore di lavoro è concesso uno sgravio sulla quota di contribuzione, pari a quella dovuta per gli apprendisti, per una durata massima di 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato e 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi. Il contratto può avere anche una durata più lunga ma gli incentivi sono limitati a dodici mesi (articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991). Sono previsti anche incentivi di natura economica qualora il lavoratore assunto sia anche beneficiario della prestazione e nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato percepisce percepisce il 50% dell’indennità di mobilità residua dovuta al lavoratore, per un massimo di dodici mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni oppure il 50% dell’indennità di mobilità residua dovuta al lavoratore, per un massimo di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni, elevato a 36 nelle aree del Mezzogiorno.

Servizio civile nazionale

Come ben noto i volontari del servizio civile, pur percependo un compenso imponibile ai fini fiscali non hanno copertura contributiva in quanto i redditi vengono qualificati di collaborazione coordinata e continuativa. Tuttavia in base a quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015 la prestazione di disoccupazione è cumulabile con il compenso da servizio civile volontario subendo la riduzione pari all’80% del compenso previsto. Tutto questo comporta la copertura contributiva figurativa di un periodo altrimenti privo di tutela contributiva ancorché caratterizzato dallo svolgimento di attività a favore della collettività e pertanto la l’indennità di disoccupazione NASpI spetterà per il periodo indennizzabile in cui inizia il servizio civile volontario, applicando le medesime modalità riservate ai beneficiari della stessa prestazione che – durante il periodo indennizzabile – intraprendono una attività di lavoro parasubordinata (punto 2.10.b Circ. n. 94 del 2015). Stessa cosa vale per coloro che presentano la domanda nel corso dello svolgimento del servizio civile a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato. Le comunicazioni vanno presentate entro un mese dall’inizio del Servizio Civile se questo interviene nel corso della percezione della prestazione di disoccupazione o entro un mese dalla domanda di prestazione di disoccupazione – presentata a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato – se il servizio civile è già in corso di svolgimento.

Lavoro accessorio

L’indennità NASpI è cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile, mentre per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Naturalmente chi percepisce l’indennità sara tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.

Lavoro intermittente

Tipologia 1: lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità.

Nel caso di rioccupazione del beneficiario di indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e obbligo di corresponsione della indennità di disponibilità da parte del datore di lavoro è ammissibile, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato con una tutela retributiva continuativa assicurata dall’indennità di disponibilità, il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, qualora quest’ultimo – comprensivo della indennità di disponibilità – non superi il limite di € 8.000 per il mantenimento dello stato di disoccupazione in quanto trovano applicazione le disposizioni in materia di rioccupazione del beneficiario dell’indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro subordinato e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione.

Tipologia 2: lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità

L’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra. Anche qui è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione previa comunicazione all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, del reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.

Lavoro all’estero del soggetto percettore di NASpI

Ci troviamo di fronte a diverse casistiche.

La prima riguarda il percettore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca in un Paese che applica la normativa comunitaria esportando la prestazione (artt. 7, 63 e 64 del Regolamento (UE) n. 883/2004) e chiede di esportare tale prestazione perché si reca in cerca di lavoro in uno Stato che applica la normativa comunitaria, è tenuta a iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si è recata e quindi non è più a disposizione del Centro per l’impiego in Italia. Qualora trovi lavoro in detto Stato si produrrà la decadenza dall’indennità NASpI. La stessa cosa vale per il percettore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione, esportando la prestazione

La seconda il percettore di indennità di disoccupazione NASpI che lascia l’Italia avendo già un contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria: indennità sospesa fino ad un massimo di sei mesi in quanto nel momento in cui è stipulato il contratto di lavoro la persona disoccupata è iscritta al Centro per l’impiego. Stessa cosa per il percettore di indennità di disoccupazione NASpI che lascia l’Italia avendo già un contratto di lavoro in Paese non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione.

La terza il percettore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione. Se ha già un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi, dopodiché si produce decadenza.

L’ultima il percettore di indennità di disoccupazione NASpI che stipuli in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione, come nel caso di percettore di NASpI che si rioccupa in Italia.

Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione

Anche il lavoratore dipendente che all’atto della cessazione involontaria del rapporto di lavoro ricopre cariche pubbliche percependo la relativa indennità di funzione può, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, accedere alla prestazione NASpI in quanto trovano applicazione il cumulo, la sospensione e la decadenza in relazione all’importo lordo annuo dell’indennità di funzione e alla durata della carica rivestita e sarà tenuto a comunicare lo svolgimento della carica