Responsabilità civile dei magistrati: il Tribunale di Verona solleva vari profili di incostituzionalità.

lawyer Il Tribunale di Verona con ordinanza del 12 maggio ha rinviato alla Consulta numerose disposizioni della legge n. 18 del 2015. A partire dall’ampliamento delle ipotesi che possono dare luogo a responsabilità dello Stato e del magistrato, comprendendo anche il travisamento del fatto o delle prove: una fattispecie che, tra l’altro, si caratterizza per vaghezza, assenza di tassatività e limitatezza, permettendo così di mettere sotto censura «qualsiasi valutazione dei fatti o del materiale probatorio compiuta dal giudice nel giudizio a quo, che risulti non gradita o sfavorevole, semplicemente qualificandola come travisamento».

Anche la soppressione del filtro di ammissibilità non convince il giudice veronese che sottolinea invece come «leliminazione di tale vaglio preventivo, offre ora ad una parte, priva di remore o anche solo particolarmente determinata, la duplice alternativa di condizionare la valutazione del giudice, (possibilità vieppiù concreta dopo lintroduzione della nuova ipotesi di illecito del travisamento del fatto o delle prove) o di provocare la sua astensione, e con essa la dilatazione dei tempi di definizione del giudizio a quo, anche attraverso lavvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giudice stesso, che è rimesso, quanto allan, al quando e al quomodo». Si arriva così a riconoscere a una parte la possibilità di influire indebitamente sul corso del giudizio o sulla serenità del giudice. Conclusione aggravata dal fatto che, invece, è rimasta obbligatoria la previsione di esercizi dell’azione disciplinare del Procuratore generale presso la Cassazione per i medesimi fatti.

L’obbligo di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato riconosciuto colpevole scivola, secondo l’ordinanza, perchè obbliga la Presidenza del Consiglio ad agire “al buio” senza tenere conto dei costi e dei benefici del giudizio intrapreso. Infine, la legge sulla responsabilità non ha fornito alcuna indicazione (e avrebbe dovuto) sui mezzi con i quali lo Stato dovrà fare fronte ai maggiori esborsi determinati dall’estensione delle ipotesi di responsabilità.