Risarcimento del danno da ritardata reintegra in servizio – Sussistenza – Danno professionale ed all’immagine

sentenza_3Il Tribunale di Milano s.n. 1066/2017 condanna la C.L.I. srl a risarcire al lavoratore, ingiustamente licenziato, reintegrato in servizio ma lasciato a casa senza l’obbligo della prestazione, il danno professionale ed all’immagine patito.

Sostiene il Tribunale che: “…effettivamente il ricorrente ha subito un totale demansionamento non essendo stato riammesso in servizio se non a seguito della proposizione del ricorso…Egli è stato privato integralmente dei compiti svolti in precedenza e in particolare della delicata e qualificante funzione di responsabile…Né risulta allegata – prima ancora che dimostrata, l’oggettiva impossibilità per la convenuta – che conta migliaia di dipendenti e una pluralità di strutture, di riammettere il ricorrente in servizio non essendo conferenti a tale fine le deduzioni relative all’esistenza di una generica crisi aziendale e di successive procedure di CIGS , che come osservato dalla difesa del ricorrente hanno riguardato per lo più settori diversi da quello cui il ricorrente era addetto.

Quanto alle domande risarcitorie, il Tribunale spiega: “E’ ravvisabile innanzitutto un danno alla professionalità, in termini di perdita di chances professionali e lavorative, tenuto conto della totale deprivazione delle mansioni derivante dal fatto che il lavoratore, pur formalmente reinserito nell’organico aziendale, è stato per tutto il periodo dispensato dal servizio. Tale danno va valutato in relazione al demansionamento – totale-, all’età e alla carriera del ricorrente, con conseguente ridimensionamento delle aspettative di ulteriore sviluppo di carriera nell’ambito del settore di appartenenza, in ragione del mancato aggiornamento attraverso l’esercizio di mansioni professionalmente adeguate. All’accertata dequalificazione pare riconducibile anche una lesione dell’immagine del lavoratore nel contesto aziendale. Anche a tale proposito può farsi ricorso alla prova presuntiva e vengono essenzialmente in rilievo, quali elementi di carattere indiziario, l’elevato livello professionale raggiunto prima della dequalificazione e la natura radicale e protratta di quest’ultima.”.

A cura dell’Avv. Ernesto Maria Cirillo