Scuola, maxirisarcimento ai precari. La condanna del M.I.U.R. per la “mancata stabilizzazione”.

Il Tribunale del Lavoro di Genova, in persona del dott. Marcello Basilico, con la sentenza n. 520 del 25 marzo 2011, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a risarcire, per un ammontare complessivo di circa 500.000 euro, 15 insegnanti precari della scuola per la mancata stabilizzazione del loro rapporto di impiego con il citato Dicastero. In particolare, a ciascuno dei ricorrenti è stata riconosciuta: a) la progressione professionale, in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato e, per l’effetto, la corresponsione delle differenze retributive maturate in ragione della relativa anzianità di servizio in misura maggiorata degli interessi legali; b) l’illegittimità dei termini apposti ai contratti stipulati dal 24/11/2001 e dall’1/9/2003 e, per l’effetto, il risarcimento del danno nella misura di quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, maggiorata degli interessi legali; c) la rifusione delle spese di giudizio, il tutto per un totale di circa 30.000 euro. Per contro, il giudice del capoluogo ligure non ha accolto le domande relative alla conversione dei rapporti a tempo indeterminato, per le ragioni che saranno rese note al momento del deposito della motivazione. La sentenza in parola, dunque, facendo leva sulla Direttiva europea 1999/70/Ce e sull’ulteriore recente produzione normativa adottata dall’Unione che, fissando alcuni principi comuni a tutti gli Stati membri in materia di lavoro a tempo determinato, prevede a favore dei lavoratori precari impiegati da tre anni presso lo stesso datore di lavoro il riconoscimento della retribuzione pari a quella corrisposta ai lavoratori non precari (nel caso degli insegnanti si tratta di una retribuzione pari a quella corrisposta agli insegnanti di ruolo) e la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ha stabilito che, se il ricorso allo stesso docente precario è ripetuto nel tempo e da più di tre anni o, in altri termini, se il precario viene assunto, ripetutamente per più di tre anni consecutivi, con un contratto fino al 30 giugno/31 agosto, si tratterebbe non di necessità temporanea, ma di stabile collaborazione per la quale non può essere più applicato il contratto a termine. Pertanto, la decisione assunta dal Tribunale di Genova, che potremmo definire storica e che potrebbe aprire la strada ad ulteriori ed innumerevoli ricorsi in materia, tali da costringere l’Amministrazione statale di comparto a cercare una soluzione all’annosa questione del precariato nella scuola attraverso l’immissione in ruolo dei docenti che si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, va a correggere il conflitto esistente tra la normativa europea in tema di assunzioni a tempo determinato e quella italiana che non prevede per il M.I.U.R. gli stessi obblighi imposti ai privati. (nota di Fabio Capone)