Sentenza della Cassazione su interposizione nelle prestazioni di lavoro in Ferrovie dello Stato n. 6343/2013

Ecco di seguito una recente sentenza della Corte di Cassazione dove viene messo in evidenza che l’appalto illecito si verifica quando le direttive tecniche relative allo svolgimento della prestazione di lavoro vengono impartite dal committente, mentre all’appaltatore resta la sola gestione amministrativa del personale.

Le Corte riprende il consolidato orientamento in merito agli appalti endoaziendali:
“(…) questa Corte (Cass. 5 ottobre 2002, n. 14302; Cass. 19 luglio 2007 n. 16016) ha già affermato – e qui ribadisce – che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1), in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (le mansioni svolte dal ricorrente, e sopra ricordate, rientrano nel ciclo produttivo dell’azienda Ferrovie dello Stato, ma inserite nella organizzazione della cooperativa di servizi della quale era socio)”.

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