Sentenza “Superminimo” di Sky Italia.
“La clausola menzionata (quella con la quale Sky, attribuendo il superminimo si riservava l’assorbimento) non consente a parte convenuta di avvalersene arbitrariamente, essendo infatti necessaria una variazione del minimo tabellare.
Tale comportamento (l’assorbimento della II tranche) è illegittimo in quanto Sky, che avrebbe potuto procedere all’assorbimento già al momento del verificarsi del presupposto della variazione del minimo tabellare NON POTEVA AVVALERSENE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO, SVINCOLATO DA TALE PRESUPPOSTO.
Infatti, il comportamento di Sky costituisce una manifestazione di volontà concludente nel senso della rinuncia all’assorbimento, non avendo inteso operare l’assorbimento in concomitanza del rinnovo contrattuale.
Ne discende l’illegittimità dell’assorbimento operato da Sky, al momento della scadenza del pagamento della seconda rata dell’incremento dei minimi tabellari concordato in sede di rinnovo del CCNL del 2008.“