Trasporto Aereo – Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sentenza 31 gennaio 2013, n. 12
Anche in caso di forza maggiore il vettore aereo è tenuto a prestare assistenza ai passeggeri rimasti a terra per cancellazione del volo. In mancanza il passeggero può chiedere il rimborso delle somme dovute per la mancata assistenza.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, infatti, con la sentenza n. 12 del 31 gennaio 2013 ha affermato che le cause di forza maggiore non esimono la compagnia aerea dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri rimasti a terra. Dunque, anche se il volo è stato cancellato a causa di circostanze eccezionali quali la chiusura dello spazio aereo, il vettore dovrà prestare assistenza senza limitazioni di tempo o di denaro ai passeggeri, fornendo loro alloggio, pasti e bevande. Va anche rilevato che, sebbene l’obbligo di prestare assistenza comporti per i vettori aerei conseguenze economiche, queste non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri. Infatti, l’importanza di tale scopo è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori economici. Peraltro, i vettori aerei dovrebbero, in quanto operatori accorti, prevedere i costi legati all’adempimento del loro obbligo di prestare assistenza. Inoltre, essi sono liberi di scaricare i costi derivanti da tale obbligo sul prezzo dei biglietti aerei. Quando il vettore aereo non ha adempiuto il suo obbligo di prestare assistenza ad un passeggero, quest’ultimo può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale.
Inoltre, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b) e 9 del regolamento (Ce) n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che in caso di cancellazione del volo, anche per circostanze eccezionali quali un ’eruzione vulcanica, il vettore aereo è tenuto a prestare assistenza ai propri passeggeri. In particolare, l’obbligo di prestare assistenza impone al vettore aereo di fornire gratuitamente, e tenuto conto della durata dell’attesa, bevande, pasti ed eventualmente, una sistemazione in albergo, il trasporto dall’aeroporto al luogo della sistemazione, nonché la possibilità di comunicare con terzi. In caso di mancato rispetto da parte del vettore aereo di tale obbligo, un passeggero può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria, soltanto il rimborso di quelle somme che, alla luce delle circostanze di ciascun caso, risultavano necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare a tale omissione.