Trasporto Aereo – Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sentenza 31 gennaio 2013, n. 12

Anche in caso di forza maggiore il vettore aereo è tenuto a prestare assistenza ai passeggeri rimasti a terra per cancellazione del volo. In mancanza il passeggero può chiedere il rimborso delle somme dovute per la mancata assistenza.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, infatti, con la sentenza n. 12 del 31 gennaio 2013 ha affermato che le cause di forza maggiore non esimono la compagnia aerea dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri rimasti a terra. Dunque, anche se il volo è stato cancellato a causa di circostanze eccezionali quali la chiusura  dello  spazio  aereo,  il  vettore  dovrà  prestare  assistenza  senza  limitazioni  di   tempo o di denaro ai passeggeri, fornendo loro alloggio, pasti e bevande. Va anche rilevato che, sebbene l’obbligo di prestare assistenza comporti per i vettori aerei conseguenze economiche, queste non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri.  Infatti,  l’importanza  di  tale  scopo  è  tale  da  giustificare  conseguenze  economiche  negative,  anche  considerevoli,  per  taluni  operatori  economici. Peraltro, i vettori aerei dovrebbero, in quanto operatori accorti, prevedere i costi legati all’adempimento del loro obbligo di prestare assistenza. Inoltre, essi sono liberi di scaricare i costi derivanti da tale obbligo sul prezzo dei biglietti aerei. Quando il vettore aereo non ha adempiuto  il  suo  obbligo  di  prestare  assistenza  ad  un  passeggero,  quest’ultimo  può  ottenere,  a  titolo  di  compensazione  pecuniaria,  soltanto  il  rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale.

Inoltre, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b) e 9 del regolamento (Ce) n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che in caso di cancellazione del volo, anche per circostanze eccezionali quali un ’eruzione  vulcanica,  il  vettore  aereo  è  tenuto  a  prestare assistenza ai propri passeggeri. In particolare, l’obbligo di prestare assistenza impone al vettore aereo di fornire gratuitamente, e tenuto conto della durata dell’attesa, bevande, pasti ed eventualmente, una sistemazione in albergo, il trasporto dall’aeroporto al luogo  della  sistemazione,  nonché  la  possibilità  di  comunicare  con  terzi.  In  caso  di  mancato  rispetto  da  parte  del  vettore  aereo  di tale  obbligo,  un  passeggero  può  ottenere,  a  titolo  di  compensazione  pecuniaria,  soltanto  il  rimborso  di  quelle  somme  che,  alla  luce delle circostanze di ciascun caso, risultavano necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare a tale omissione.