Ancora una sentenza della Corte di Appello di Napoli sulla cessione di ramo di Telecom Italia SpA.

La Corte di Appello di Napoli – G.R. Chiriaco – s. n. 1238/2013 ha affermato: “il software di gestione del servizio rimasto  la cui proprietà è rimasta in capo alla Telecom…Appare peraltro incontestato che l’attività ha continuato a svolgersi presso gli uffici della Telecom Italia S.p.A., senza alcuno spostamento, e che il programma informatico, necessario allo svolgimento delle attività oggetto della cessione, sia rimasto nella proprietà esclusiva dell’impresa cedente. Tale circostanza, come è stato bene evidenziato dal Tribunale, evidenzia come la Telepost non svolgesse una propria attività in autonomia, ma un’attività tipica della Telecom sotto il controllo di quest’ultima. Va detto, infatti, che l’oggetto della cessione deve riguardare beni materiali ed immateriali che brendano il ramo di azienda, così come individuato nel contratto, capace di funzionare in modo autonomo, per cui detta autonomia deve essere esclusa allorquando i beni ceduti non siano idonei ad assicurare il servizio, che richiede per il suo espletamento la messa a disposizione di altri beni quali, invece, il cedente si riservi la proprietà

(Avv. Ernesto Maria Cirillo)